Col decreto sviluppo :Equitalia, qualora intenda iscrivere un’ipoteca nei confronti del contribuente moroso, ha l’obbligo di inviare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva: tale comunicazione deve contenere l’avviso che, in mancanza di pagamento delle somme entro trenta giorni, si procederà ad iscrivere l’ipoteca. In merito a questa norma, una recente sentenza della Cassazione [2] ha chiarito due aspetti rilevanti. Il primo è in merito alla irretroattività della disposizione. La nuova disciplina non si applica alle ipoteche già iscritte al 13 luglio 2011: quindi non ha efficacia retroattiva. Per le esecuzioni già iniziate, pertanto, vale il regime precedente. Prima della recente riforma, la normativa stabiliva solo che, se l’espropriazione non era iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, essa doveva essere preceduta da un avviso con l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Al contrario, l’iscrizione dell’ipoteca poteva avvenire anche senza alcun avviso preventivo. Avveniva così che il contribuente venisse a conoscenza dell’ipoteca in modo del tutto casuale [3]. Ricordiamo inoltre che, a partire dal 2 marzo 2012 [4], Equitalia può iscrivere ipoteche solo per debiti superiori a 20.000 euro. Il secondo aspetto chiarito dalla Corte è in merito alle modalità di notifica della cartella esattoriale. Contraddicendo un principio che sta prendendo piede tra i giudici di primo e secondo grado (ne abbiamo parlato qui e qui e infine qui), ritiene la Cassazione che la notifica delle cartelle esattoriali possa avvenire anche con semplice raccomandata a.r. inviata direttamente dal concessionario della riscossione (e non quindi dagli ufficiali giudiziari e altri soggetti abilitati dalla legge). L’importante è che il plico sia stato consegnato al domicilio del destinatario, senza bisogno di ulteriori adempimenti. Secondo la Suprema Corte, inoltre, se nell’avviso di ricevimento non sono state indicate le generalità del soggetto che riceve la raccomandata o nel caso in cui la firma di questi sia illeggibile, la notifica è comunque valida, in quanto detti elementi sono sostituiti dall’accertamento dell’ufficiale postale [5], che è pubblico ufficiale.
[1] Art.7, comma 2, D.L. 2011/70, convertito con modificazioni nella legge 2011/106. [2] Cass. sent. n. 15746 del 19.09.12. [3] Di avviso contrario la Commissione Provinciale di Cosenza, sent. n. 138/01/09 del 14.01.2009, secondo cui l’amministrazione finanziaria deve assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati e quindi anche l’avvio dell’iscrizione dell’ipoteca. [4] Così la previsione del D.L. n. 16/2012. [5] Efficacia ex art. 2700 c.c.
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